1. Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni generali di fornitura si applicano a tutti gli ordini di servizi e/o prestazioni professionali tra Peopleware GmbH (di seguito denominata “Fornitore” or “noi”) e ogni suo cliente (di seguito denominato “Committente” o “voi”).
1.2 L’offerta e l’ordine, o l’ordine e la conferma d’ordine, sono di seguito denominati “Documento d’ordine”. Il Documento d’ordine può includere eventuali allegati all’offerta o alla conferma d’ordine, che diventano parte integrante del Contratto mediante relativo richiamo nel Documento d’ordine.
1.3 I servizi del Fornitore sono forniti esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni generali e del Documento d’ordine.
1.4 Condizioni contrattuali difformi o integrative del Committente si applicano solo previa accettazione scritta da parte del Fornitore. La fornitura di servizi o prestazioni da parte del Fornitore senza riserve non implica accettazione delle condizioni contrattuali del Committente.
2. Conclusione del Contratto
Il presente contratto acquista validità con la sottoscrizione completa del Documento d’ordine, e comunque al più tardi con l’inizio della fornitura dei servizi o delle prestazioni da parte del Fornitore e la fruizione dei relativi benefici da parte del Committente.
3. Oggetto della fornitura e delle prestazioni
3.1 Il contenuto dei servizi da fornire è indicato nelle specifiche dei servizi nel Documento d’ordine. Laddove questo si limiti a indicare funzioni o compiti, la realizzazione effettiva sarà a discrezione del Fornitore, conformemente allo stato dell’arte vigente.
3.2 Ogni modifica o integrazione ai servizi richiesta successivamente dal Committente sarà accolta dal Fornitore solo previa accettazione da parte del Committente dei costi aggiuntivi o dei costi già sostenuti, nonché delle eventuali conseguenti modifiche ai termini di esecuzione o ad altre disposizioni contrattuali. Il Fornitore non sarà responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione dei servizi in attesa della decisione del Committente in merito alle modifiche richieste.
3.3 Forniamo i nostri servizi da remoto, salvo diverso accordo iscritto.
4. Tempo della fornitura e delle prestazioni
4.1 Se non diversamente ed espressamente concordato per iscritto, tutte le date indicate sono da considerarsi non vincolanti e costituiscono solo un’approssimazione del tempo di fornitura dei servizi.
4.2 Se il Fornitore non eroga i servizi entro la data concordata, il Committente concede un adeguato periodo successivo di almeno 14 giorni. Trascorso detto periodo, se il Fornitore non avrà erogato i servizi, il Committente avrà il diritto di chiedere il risarcimento danni. La risoluzione del Contratto sarà consentita solo una volta decorso un secondo periodo successivo.
5. Proprietà e diritti d’uso
5.1 La proprietà e i diritti d’uso relativi ai risultati del lavoro prodotti dal Fornitore nell’ambito della prestazione dei servizi (per esempio, documenti, descrizioni di processi, script e programmi software) restano al Fornitore. Ciò vale anche nel caso in cui il Committente abbia collaborato alla realizzazione di tali risultati.
5.2 Se tra il Fornitore e il Committente è stato stipulato un contratto per la fornitura di software standard o l’utilizzo di servizi online, i diritti d’uso del Committente sui risultati del lavoro saranno disciplinati esclusivamente dalle disposizioni di tale contratto. In mancanza di tale contratto, il Fornitore concede al Committente un diritto d’uso non esclusivo, permanente, irrevocabile e non trasferibile sui servizi forniti e sui risultati del lavoro prodotti nell’ambito del presente Contratto, nella misura e secondo le modalità che risultano evidenti dallo scopo del servizio e dall’ambito di utilizzo dei risultati stessi.
5.3 il diritto d‘uso sarà concesso previo pagamento integrale del corrispettivo.
6. Utilizzo del personale
6.1 Ciascuna parte è responsabile della selezione e dell'utilizzo, nonché della supervisione, del controllo, del monitoraggio e del pagamento dei propri dipendenti.
6.2 Nell’esecuzione dell’ordine, il Fornitore ha il diritto di incaricare subappaltatori qualificati per l’erogazione del servizio concordato o di parti di esso.
7. Riservatezza
7.1 Entrambe le parti si impegnano a trattare in modo strettamente confidenziale tutte le informazioni relative al know-how riservato o alle informazioni operative interne dell’altra parte, acquisite nel corso della collaborazione. Ciò vale in particolare per le informazioni relative al software, alla documentazione a al modello di dati del Fornitore.
7.2 Entrambe le parti si impegnano a vincolare per iscritto alla riservatezza, nei termini sopra indicati, i propri dipendenti (incluso il personale assunto temporaneamente, i tirocinanti, etc.) e, se del caso, eventuali subappaltatori coinvolti nell’attuazione del Contratto.
7.3 Il Committente si impegna ad astenersi dall’utilizzare il know-how acquisito durante la collaborazione per lo sviluppo di prodotti che possano essere utilizzati in concorrenza con quelli del Fornitore.
7.4 Siamo autorizzati a menzionare il progetto a fini di marketing.
8. Responsabilità del Committente
8.1 Il Committente metterà a disposizione del Fornitore, senza necessità di richiesta, tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per la fornitura dei servizi in tempo utile, vale a dire non meno di 3 giorni lavorativi prima della data di esecuzione prevista. Il Committente deve garantire la disponibilità dell'ambiente di sistema richiesto.
8.2 Il Committente indicherà un referente che avrà il compito di prendere accordi e gestire il chiarimento di eventuali questioni che possano sorgere nel corso della fornitura dei servizi. Tale referente sarà autorizzato a rilasciare tutte le dichiarazioni necessarie come decisioni provvisorie per il proseguimento dell'esecuzione dell'ordine.
8.3 Al fine di garantire l'esecuzione dei servizi concordati, il Committente consentirà in ogni momento al Fornitore l'accesso necessario ai propri locali, sistemi informatici e attrezzature di lavoro, e metterà a disposizione i dati necessari per i test funzionali.
8.4 Ulteriori obblighi di collaborazione si applicano se il servizio in questione, per sua natura, può essere fornito solo dal Committente.
8.5 Se il Committente non adempie tempestivamente ai propri obblighi di collaborazione, e ciò comporta spese aggiuntive e/o ritardi, il Fornitore ha il diritto, fatto salvo ogni altro diritto, di richiedere modifiche ragionevoli al programma temporale e ai prezzi e compensi concordati. Il termine per la prestazione dei servizi sarà prorogato di un periodo almeno pari al ritardo del Committente nell’adempimento degli obblighi di collaborazione necessari per l'esecuzione dei servizi da parte del Fornitore.
8.6 Se il Committente non adempie ai propri obblighi di collaborazione o ritarda l'accettazione dei servizi offerti dal Fornitore, il Fornitore potrà fissare un periodo successivo ragionevole per l'adempimento degli obblighi di collaborazione. Trascorso tale periodo, il Fornitore avrà diritto alla risoluzione del Contratto. Tuttavia, la risoluzione automatica del Contratto non avverrà al termine del periodo di tolleranza. In questo caso, oltre al pagamento relativo al lavoro svolto, il Fornitore potrà chiedere il risarcimento danni.
9. Compensi, costi accessori, scadenze
9.1 Il Committente corrisponderà al Fornitore il compenso per i servizi forniti sulla base dell’effettivo lavoro svolto secondo quanto previsto nel Documento d’ordine.
9.2 I riepiloghi di spesa contenuti nel Documento d’ordine o in altre specifiche del servizio rappresentano solo valori indicativi e non vincolanti, utili per la pianificazione del budget del Committente, e non costituiscono conferma che i servizi possano essere forniti integralmente sulla base delle spese specificate. Gli importi effettivamente fatturati potranno quindi essere superiori o inferiori. In caso di superamento del preventivo stimato, il Fornitore ne darà comunicazione al Committente.
9.3 Le tariffe giornaliere si basano su una giornata lavorativa di otto ore. La fatturazione sarà proporzionale al tempo lavorato, considerando come ore intere anche le ore non complete.
9.4 Il tempo di viaggio sarà considerato come tempo lavorativo. Salvo diverso accordo, le spese di viaggio e altri costi accessori saranno fatturati sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
9.5 In caso di rinvio di servizi concordati da parte del Committente entro 10 giorni lavorativi dalla data concordata, il Fornitore addebiterà il 50% del compenso previsto per la data annullata, e il 100% in caso di rinvio entro 5 giorni lavorativi.
9.6 Tutti i prezzi si intendono al netto, esclusi oneri, e devono essere maggiorati dell’IVA vigente al momento dell’erogazione dei servizi o prestazioni, nonché di eventuali altre imposte e tributi applicabili ai servizi previsti nel contratto.
9.7 I servizi prestati saranno fatturati alla fine di ogni mese di calendario.
9.8 Le fatture sono da saldare integralmente alla data della loro emissione. Trascorsi 30 giorni da tale data senza pagamento, il Committente sarà considerato in mora di diritto, senza che sia necessario alcun ulteriore sollecito da parte del Fornitore.
9.9 I pagamenti dovranno essere eseguiti sul conto bancario specificato in fattura, con oneri bancari interamente a carico del Committente.
9.10 Solo crediti non contestati o crediti confermati da sentenza definitiva consentono al Committente di trattenere o compensare i pagamenti. Il diritto di ritenzione potrà inoltre essere esercitato dal Committente solo se previsto nel Contratto.
9.11 In caso di mancato pagamento, e fatto salvo il nostro diritto al risarcimento di ulteriori danni, siamo autorizzati ad applicare un interesse di mora pari all’8% in più rispetto al tasso di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principali.
10. Accettazione
10.1 A seguito dell’erogazione dei servizi, il Fornitore mette a disposizione del Committente i risultati del lavoro concordati (“Disponibilità all’accettazione”).
10.2 Salvo che sia stato espressamente concordato un collaudo dei risultati del lavoro, l’accettazione si intenderà avvenuta con la ricezione dei risultati del lavoro da parte del Committente senza contestazioni. Se è stato concordato un collaudo separato, questo dovrà essere effettuato dal Committente entro 7 giorni dalla Disponibilità all’accettazione. L’accettazione dei risultati del lavoro sarà confermata mediante dichiarazione scritta (email) da parte del Committente al termine del collaudo.
10.3 Se il Committente rifiuta di accettare i risultati del lavoro per qualsiasi motivo che non sia causato da un difetto considerevole, i risultati del lavoro si considereranno accettati 7 giorni dopo la Disponibilità all’accettazione.
10.4 Eventuali difetti che impediscano l’accettazione saranno corretti dal Fornitore mediante adempimento successivo. Il Fornitore renderà nuovamente disponibili i relativi risultati del lavoro per una nuova accettazione. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto solo se gli adempimenti successivi si saranno rivelati infruttuosi almeno due volte e il Committente non possa più ragionevolmente essere tenuto ad accettare ulteriori tentativi di adempimento. I difetti che non impediscono l’accettazione saranno annotati nella dichiarazione di accettazione e corretti in garanzia.
11. Garanzia
11.1 Il Fornitore garantisce che i risultati del lavoro siano forniti conformemente allo stato dell'arte e non contengano difetti che ne annullano o riducono considerevolmente il valore o l’idoneità allo scopo come definito nel Contratto. La garanzia si applica alla versione finale dei risultati del lavoro accettata dal Committente.
11.2 Solo i difetti nei risultati del lavoro che riducono considerevolmente il valore o l’idoneità allo scopo come definito nel Contratto obbligano il Fornitore ad adempiere alla garanzia.
11.3 I difetti comprovati saranno rettificati dal Fornitore entro il periodo di garanzia, a seguito di adeguata comunicazione da parte del Fornitore, mediante miglioramenti o sostituzione. Se il miglioramento o la sostituzione si rivelassero infruttuosi in almeno due occasioni e il Committente non potesse più ragionevolmente essere tenuto ad accettare ulteriori tentativi, il Committente potrà, a sua discrezione, richiedere una riduzione del compenso o la risoluzione del Contratto, sebbene quest'ultima sia ammessa solo in caso di difetti gravi. Ciò non pregiudica il diritto del Committente di richiedere il risarcimento danni.
11.4 Il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione dei servizi/prestazioni e ha una durata di 12 mesi.
12. Responsabilità e risarcimento
12.1 In caso di decesso, lesioni fisiche, danni alla salute e in caso di intenzione dolosa e negligenza grave, siamo responsabili in conformità alla legge.
12.2 Per tutte le altre richieste di risarcimento, siamo responsabili fino a un importo di EURO 250.000. Tuttavia, respingiamo ogni responsabilità, salvo che vi sia da parte nostra una inadempienza degli obblighi contrattuali, ovvero quegli obblighi che ci permettono di fornire correttamente il nostro Servizio e sui quali avete il diritto di fare affidamento. Non accettiamo nessuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali.
12.3 Ogni richiesta di risarcimento si estingue entro il termine di un anno dalla conoscenza dei fatti che ne costituiscono il presupposto, fatta eccezione per quelle fondate su condotta dolosa.
13. Forza maggiore
13.1 Gli eventi di forza maggiore (inclusi, a titolo esemplificativo, circostanze e accadimenti che non possono essere evitati con la dovuta diligenza da parte di una gestione imprenditoriale prudente) sospendono le obbligazioni contrattuali delle parti per tutta la durata dell’impedimento e nella misura del suo effetto. Non sono ammessi ulteriori reclami o pretese.
13.2 Sono altresì considerati eventi di forza maggiore le conseguenze derivanti da controversie di lavoro non imputabili al Fornitore, qualora queste incidano sull’esecuzione delle prestazioni a suo carico.
14. Disposizioni finali
14.1 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto sarà valida solo se effettuata in forma scritta, anche tramite email.
14.2 In caso di contrasto tra i documenti/parti del Contratto, prevalgono le disposizioni contenute nel Documento d’ordine rispetto alle disposizioni delle presenti Condizioni generali. Il contenuto degli allegati al Documento d’ordine avrà carattere subordinato. Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le parti in relazione al suo oggetto. Nessuna dichiarazione è stata fatta per indurre una delle parti a sottoscrivere.
14.3 Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni generali dovesse risultare non valida, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. In tal caso, le parti si impegnano a sostituire la clausola inefficace con una clausola efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico della clausola originaria.
14.4 Il presente Contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto tedesco. Non si applicano le disposizioni della “Convenzione sulla vendita internazionale di beni (CISG)” né i rinvii a sistemi giuridici stranieri contenuti nel diritto tedesco.
14.5 Il luogo di adempimento per tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto è Düsseldorf. Le parti convengono che il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto è quello di Düsseldorf.
